BANCA - DOCUMENTI SOTTOSCRITTI IN BIANCO

21 maggio 2020

La societa riceveva un affidamento dalla Banca , in cui la parte relativa alle condizioni economiche è lasciata rigorosamente in bianco, sia in relazione al tasso nominale annuo, sia in relazione al tasso effettivo annuo; mentre sono riportate le condizioni normative del contratto di affidamento.

Nello stesso riquadro erano lasciate rigorosamente in bianco tutte le numerazioni e percentuali relativi agli affidamenti. Lo scritto inoltre era privo dell'allegato a cui faceva riferimento.

Possano essere utili alla determinazione del comportamento doloso della banca, tali circostanze?.     

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 20-04-2018) 18-06-2018, n. 16070:"Ora, in tema di contratto di conto corrente bancario, si è affermato (in questa sede di legittimità) che sia la produzione in giudizio della scrittura da partè di chi non l'ha sottoscritta, sia ogni altra manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purchè la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr: Cass. 5919/2015; Cass. n. 22223/2006, Cass. n. 9543/2002, Cass. n. 2826/2000). Sulla base di questa premessa, proprio in relazione al contratto di conto corrente, decidendo un caso analogo a quello in esame, questa corte ha stabilito che l'intento della banca di concludere il contratto, da essa non sottoscritto, "risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguente perfezionamento dello stesso" (Cass. n. 4564/2012). In un'altra pronuncia (Cass. n. 5919/2016), è stato, tuttavia, affermato che "la documentazione depositata in giudizio dalla banca (contabili, attestati di seguito, estratti conto) non possiede i caratteri della "estrinsecazione diretta della volontà contrattuale", tale da comportare il perfezionamento del contratto, trattandosi piuttosto di documentazione predisposta e consegnata in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, il cui perfezionamento si intende dimostrare, e, cioè, da comportamenti attuativi di esso e, in definitiva, di comportamenti concludenti che, per definizione, non possono validamente dar luogo alla stipulazione di un contratto formale". Orbene, sul tema sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, le quali hanno chiarito che, con riguardo ad un rapporto di intermediazione finanziaria, "il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicchè tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass. SSUU nn. 898-1200-12011653/26118). Tale principio, sebbene sia stato reso in materia di contratti di intermediazione finanziaria, per le ragioni che si diranno, non può essere escluso nella materia dei contratti bancari soggetti al D.Lgs. n. 385 del 1993. Si osserva, in proposito, infatti, che l'art. 117, comma 1, del detto decreto, nel prevedere che "(i) contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente", reca una formulazione sovrapponibile a quella che D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 1, (T.U.F.) riserva ai contratti aventi ad oggetto servizi di investimento; inoltre, l'art. 127 t.u.b., nella versione applicabile ratione temporis alla presente vicenda (contratti conclusi tra il 2007 ed il 2008), ed anteriore alla modificazione introdotta col d.lgs. n. 141/2010 - che ha previsto il rilievo d'ufficio della nullità da parte del giudice (in conformità, peraltro, a quanto già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, circa il rilievo ex officio di una nullità negoziale, anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione", consentito, semprechè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale, Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, n. 26243; Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, n. 26242) -, disponeva, come l'art. 23, comma 3, del T.U.F., che detta nullità potesse essere fatta valere solo dal cliente. In un tale quadro di corrispondenza degli elementi normativi, è possibile cogliere, anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazione finanziaria, una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte e a cui lo stesso si accinge ad aderire. Quindi, pure in tema di contratti bancari, vale la conclusione cui sono pervenute le Sezioni Unite, allorquando esse hanno evidenziato come il dato della sottoscrizione dell'intermediario risulti "assorbito", quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia stato raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest'ultimo di un esemplare del medesimo, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso "non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa".Una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, proprio da questi comportamenti concludenti, quali appunto sono la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto; in tal modo il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto. Nella fattispecie, tutti i predetti fatti si sono verificati, avendo la banca prodotto in giudizio la copia del contratto di conto corrente in oggetto, predisposto dalla medesima, recante le firme del legale rappresentante della FIA (risultando, invece, non accertata la presenza della sottoscrizione da parte del legale rappresentante o delegato dell'istituto di credito), nel quale la correntista dava atto di avere ricevuto copia. 4. Infine, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di contestazione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la Corte territoriale non si sarebbe avveduta del fatto che la duplicità della sigla apposta dal funzionario dell'istituto di credito, l'una nello spazio "riservato alla banca" e l'altra sotto la voce "accertamento/sottoscrizioni", fosse da intendersi come finalizzata al conseguimento di uno scopo altrettanto duplice: fare proprio il documento e confermare l'autografia della firma della cliente.

La consegna del documento negoziale, la firma del cliente e l’esecuzione del contratto soddisfano il requisito della forma scritta.

Avv. Antonio Malerba

 

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