COMPENSAZIONE GIUDIZIALE TRA L’ASSEGNO TEMPORANEO DI SEPARAZIONE E CREDITI DEL CONIUGE PIGNORATO

06 maggio 2020

Il caso è chel’ex Coniuge esecutato ha prestato all’ex congiunto esecutante diverse somme documentabili, anticipandole  con la rassicurazione che in caso di bisogno l’esecutante avrebbe restituito tali somme. Tutti questi debiti sono provabili con documenti fiscali non smentiti da controparte.

Tribunale di Milano 3° Sez. civ. 15 agosto 2014:"N.F. ha citato in giudizio A.S. opponendosi al precetto a lui notificato in data 18.6.2012 dalla sig.ra S. unitamente al titolo esecutivo costituito dall’ordinanza presidenziale ex art. 708.3 c.p.c. (del 16.11.11); l’atto di precetto ha intimato il pagamento (dedotto l’importo liquidato a titolo di spese legali dalla Corte d’Appello di Milano nel procedimento RG 916/2011) per euro 12.180,57.

In particolare il sig. F. ha domandato che fosse dichiarata la compensazione legale o giudiziale tra gli importi da lui versati ed indicati in dettaglio nell’atto di citazione e l’importo chiesto dalla convenuta. Gli importi chiesti in compensazione si riferiscono agli oneri relativi agli immobili in comproprietà tra gli odierni contendenti (spese di manutenzione, gestione e retribuzione della colf) che in tesi dovevano essere ripartiti al 50%. La parte attrice ha dunque sostenuto di aver anticipato per conto della sig.ra S. – nel periodo ottobre 2011/giugno 2012 – quanto meno la somma di euro 13.257,47, ed ha invocato l’applicazione dell’art. 1243.1 c.c. considerato che il credito dell’assegno di mantenimento ai sensi dell’art. 156 c.c. non rientra tra i crediti alimentari per i quali ai sensi degli artt. 1246.1 n.5 e 447 c.c. è previsto il divieto di compensazione.  Si è costituita la sig.ra S. che ha contestato in fatto e diritto tutto quanto dedotto.

In particolare ha evidenziato, in diritto, l’impossibilità di far valer la compensazione attesa la natura di credito alimentare dell’assegno di mantenimento concesso con provvedimento del Presidente ex art. 708.3 c.p.c., e, in fatto, di aver contribuito alle spese nella misura in cui le sarebbe stato possibile considerando sia la inadempienza posta in essere dal marito che non le avrebbe ami versato l’assegno mensile di mantenimento, che la differente capacità reddituale rispetto al sig. F.  ..... Osserva

Con l’atto di opposizione a precetto, notificato unitamente al titolo esecutivo costituito dall’ordinanza presidenziale ex art. 708 c.c., F.N. ha fatto valere in compensazione un controcredito derivante dalle spese di manutenzione e gestione di immobili. 

Deve ritenersi applicabile la dedotta compensazione in forza degli artt. 1241 e segg. c.c., non opera – quindi – il divieto di cui all’art. 447 c.p.c. e questo in quanto l’assegno non ha natura alimentare. 

Natura non alimentare dell'assegno: L’Ex Coniuge pignorante vive ormai separato, ed è completamente autosufficiente, poichè ha vissuto tutto questo periodo di tempo provvedendo essa stessa alle sue necessità. L'assegno di mantenimento ha natura non alimentare, ma solo integrativa della capacità reddituale e come tale è suscettibile di compensazione.

Si veda in questo senso la Cassazione n. 6519/1996 secondo la quale: “Il credito dell' assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., avendo la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 comma primo n. 5 e 447 cod. civ., non opera la  compensazione legale”. Non deve essere condivisa, nel caso in oggetto, l’affermazione della convenuta opposta che sostiene che, per quanto riguarda le prestazioni economiche derivanti dalla separazione personale, deve ritenersi prevalente la tendenza ad equiparare il regime degli obblighi di mantenimento del coniuge e/o dei figli a quello delle obbligazioni alimentari, e questo in considerazione del fatto che la sig.ra S. ha un proprio reddito personale in qualità di insegnante (euro 1900,00 al mese) che sebbene non le permetta lo stesso tenore di vita sostenuto durante il matrimonio, deve far propendere per l’esclusione della natura alimentare. 

Sulla impossibilità di opporre in compensazione altri crediti si osserva che lo stesso art. 1241 c.c. presuppone la reciprocità e l’autonomia dei crediti, che vuol dire che le norme sulla compensazione non possono avere applicazione quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto fra le stesse intercorso (Cass. 3.12.1984 n 6320). Si direbbe che parlare di “altri” crediti voglia dire far riferimento proprio a questo che è il presupposto della compensazione, nel caso in oggetto cioè, un credito avente fonte legale (spese per beni in comproprietà) è opposto in compensazione con un credito avente fonte giudiziale (ordinanza ex art. 708 c.c.) e la compensazione deve ritenersi ammissibile. 

Circa le specifiche voci di spesa opposte in compensazione si osserva – preliminarmente – che a mente dell’art. 115 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o i fatti non specificamente contestati.

Nella narrativa si è già detto di quali siano state le specifiche contestazioni della convenuta sulle spese che la parte attrice ha affermato di aver sostenuto. Dunque vanno espunti dal thema probandum i fatti allegati dalle parti che non risultino specificamente contestati e questo non solo a seguito della riforma del 2009 ma anche secondo la precedente Cass. S.U. n. 761 del 2002.   ....... La parte opponente ha pertanto assolto all’onere della prova relativo all’effettivo pagamento della somma opposta in compensazione dalla quale però dovranno essere sottratti gli importi sopra indicati per l’acqua minerale e per il garage pari ad un totale di euro 1833,50.  L’importo opposto in compensazione da parte attrice è pari ad euro 13.257,47 da cui va però sottratto l’importo di euro 1833,50. L’importo di cui al precetto è pari ad euro 12.180,57, permane un debito a carico di parte opponente per euro 756,00.

Vale la pena aggiungere che anche tenuto conto della sentenza del Tribunale di Milano n. 10491/13 con cui è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi, deve essere accolta la domanda di compensazione (nei limiti sopra detti). E questo in considerazione del fatto che la sentenza citata non entra nel merito della compensabilità tra i crediti (art 1241 c.c.) ma piuttosto evidenzia che, in tale sede, finalizzata oltre che alla dichiarazione della separazione anche alla determinazione dell’assegno e alla valutazione delle domande di assegnazione delle case, non può essere demandata al Tribunale la valutazione sulla compensazione. 

In considerazione di quanto precede sulla compensazione parziale, atteso altresì che la corresponsione degli assegni di mantenimento avrebbe potuto agevolare i pagamenti delle spese comuni, si ritiene opportuno compensare le spese di causa. “

Risulta pertanto compensabile tra ex coniugi i precedenti debiti e l’importo dell’assegno presidenziale oggetto di precetto.

Avv. Antonio Malerba

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