Rendita Catastale impianti fotovoltaici ante 2016 : profili di Costituzionalità tra giurisprudenza e circolari

02 maggio 2020

La questione riguarda i numerosissimi impianti fotovoltaici costruiti ante 28.12.2015.

L'art.1 comma 21 della L. n.208 del 28.12.2015 viola l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui disciplina in maniera differente situazioni identiche. Da tale data, infatti "la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento".

Ora, il non aver previsto la retroattività della norma e quindi l'applicazione del valore concreto rispetto alle valutazioni teoriche, anche per i periodi precedenti al 2016, costituiscono un profilo di manifesta illegittimità costituzionale in relazione all'art.3 della Costituzione, poichè tratta in maniera diseguale situazioni identiche, attribuendo valori diversi ad uno stesso immobile nel tempo, attraverso la stima diversa degli stessi ed irragionevolmente attribuendo rendite diverse allo stesso bene.

La mancata applicazione della stima diretta anche per i successivi periodi, recependo la norma introdotta e adeguandola al mutato corollario normativo.

Sotto ulteriore profilo, l'articolo in questione è incostituzionale, poichè attribuisce criteri diversi, dettati temporalmente per la valutazione e la stima del medesimo immobile.

Inoltre, la norma non ha previsto nè stabilito un regime transitorio relativo ai periodi antecedenti all'entrata in vigore della L. n.208/2015; creando una disarmonia normativa che deve essere colmata e corretta.

Poichè la Corte Costituzionale più volte ha sottolineato (vedi Corte Cost. 02.02.2018 n.17 "che grava sul ricorrente l'onere probatorio di dimostrare l'irreparabile pregiudizio lamentato, quando questo non sia direttamente evincibile dal testo normativo impugnato", si evidenzia come la rendita è mutata nel tempo anche con differenze notevoli, poichè facciamo l’esempio di un impianto da 1 MW è partita da € 26.828,00 salendo sino ad € 37.498,40 fino poi a scendere ad € 4.920,00.

La rendita ridotta ad € 4.920,00 deriva dalla riduzione dei ricavi previsti dal cosiddetto "decreto spalmaincentivi", ma soprattutto dalla riduzione del prezzo di vendita dell'energia da parte del monopolista. Infatti nel 2012 la vendita dell'energia aveva un prezzo di 0,078 centesimi a KW/H. Subito dopo nel 2013 il prezzo della vendita dell'energia si era ridotto a 0,032 centesimi a KW/H.

Per un impianto da 1 MW, con l'irraggiamento medio relativo alla produzione di 1.400.000,00 KW annuali, si realizza una perdita netta sul ricavato previsto, per lo stesso impianto, (poichè la differenza era di 0,046 centesimi) di € 64.400,00 annui.

A questo deve aggiungersi la diminuzione degli incentivi dell'8% col passaggio da 0,172 centesimi a 0,158 centesimi con una differenza dello 0,01376 che sempre moltiplicato per 1.400.000,00 di KW prodotti in un anno è pari ad un'ulteriore perdita di € 19.264,00.

Pertanto, la somma prudenziale relativa alla perdita degli introiti dopo il 2012, corrispondeva sempre tenuto conto della produzione di 1.400.000,00 KW (e non invece di 1.500.000,00 come normalmente si considera in Puglia) corrisponde ad € 83.664,00 ossia in n.20 anni ad una perdita di €  1.673.280,00 sull'investimento realizzato.

Ora è chiaro che a fronte di questa modifica delle regole del gioco successiva all'investimento, non poteva reggere la valutazione meramente teorica che aveva proposto l'Agenzia delle Entrate.

Per cui si è reso necessario un adeguamento diretto del valore immobiliare dell'impianto fotovoltaico di 1 MW, riducendolo di valore adeguandolo alla realtà con conseguente drastica riduzione della rendita catastale attribuita. E' mancato però da parte del legislatore una visione unitaria ed omogenea e non legato ad un fatto estemporaneo, che può essere una data, e pertanto si chiede di rimettere la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, dichiarando la questione non manifestamente infondata.

 

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Nell’esempio la societa proprietaria dell’impianto  riceveva un avviso di accertamento catastale con la nuova determinazione del classamento e rendita catastale avviso di accertamento  con cui si rideterminava la rendita in € 4.920,00. dell'IMU effettuato per l'anno 2018 ad esempio.

Era perciò obbligo del Comune di Veglie quello di adeguarsi alla nuova rendita calcolata per il calcolo dell'IMU sull'immobile. Il Comune invece ha applicato, sbagliando, la rendita più alta, ovvero € 37.498,40, rendita del tutto ingiustificata e priva di ogni concreta applicabilità nel calcolo dell'IMU dovuto per il 2014.

  Cass. civ. Sez. V, Sent. 13-06-2012, n. 9629:" .... Il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, recita: "il classamento consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento". E analoghe indicazioni sono contenute nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8. Per quanto riguarda gli edifici, l'attribuzione della rendita avviene dunque attraverso una procedura che conduce ad individuare il valore di ogni unità immobiliare e la relativa rendita.  ....

Quando procede all'attribuzione d'ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l'unità immobiliare. Nel primo caso, l'Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto ij&a.no; rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente". Gli altri motivi risultato assorbiti perchè la problematica di cui al sopraluogo ed al contraddittorio si pone solo in caso di accertamento giustificato da variazioni specifiche dell'immobile, dovendosi ribadire che la revisione delle rendite catastali urbane, (regolata dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, e, ricorrendone i presupposti - ripartizione del territorio comunale in microzone, dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335) in assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio non essendo condizionata, ad alcun preventivo contraddittorio endoprocedimentale"; e il sopraluogo non si rende necessario anche quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente".

Calcolo della rendita:

Circolare n.2/E del 01 febbraio 2016 Agenzia Entrate:la Circolare chiarifica quanto disposto dall'art. 1 comma 21L. n.208/2015 relativamente alle modalità di determinazione della rendita catastale:" LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 .2.1 Le componenti immobiliari oggetto di stima diretta delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare  L’art. 1, comma 21, della Legge dispone che, “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”. Dalla lettura di tale disposizione, si evince che le componenti costituenti l’unità immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie: 1) il suolo; 2) le costruzioni; 3) gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità; 4) le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo. Quanto al “suolo” (punto 1) – componente da includere nella stima catastale – non emergono particolari problematiche per la sua individuazione, trattandosi essenzialmente della porzione di terreno su cui ricade l’unità immobiliare, così come rappresentata negli elaborati grafici catastali, redatti nel rispetto delle disposizioni regolanti la materia. Esso è rappresentato, di norma, da aree coperte, sedime delle costruzioni costituenti l’unità immobiliare, e da aree scoperte, accessorie e pertinenziali. Alla categoria “costruzioni” (punto 2) – anch’esse da includere nella stima catastale – afferisce qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate.  A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, così come quelle di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi, quali le dighe e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne e le vasche, le torri, le ciminiere e i pozzi, che siano posti a monte e a valle dei processi produttivi svolti all’interno delle unità immobiliari in argomento. Il disposto normativo in esame prevede, altresì, l’inclusione nella stima catastale anche di quegli “elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità” (punto 3).  Trattasi di quelle componenti che, fissate al suolo o alle costruzioni con qualsiasi mezzo di unione, anche attraverso le sole strutture di sostegno - in particolare quando le stesse integrano parti mobili - risultano caratterizzate da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all’interno dell’unità immobiliare. Le componenti così caratterizzate conferiscono all’immobile una maggiore fruibilità, apprezzabile da una generalità di utilizzatori e, come tali, ordinariamente influenti rispetto alla quantificazione del reddito potenzialmente ritraibile dalla locazione dell’immobile, ossia della relativa rendita catastale.  Tra tali elementi strutturalmente connessi sono da ricomprendere, ad esempio, gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione e condizionamento, di antincendio, di irrigazione e quelli che, sebbene integranti elementi mobili, configurino nel loro complesso parti strutturalmente connesse al suolo o alle costruzioni, quali gli ascensori, i montacarichi, le scale, le rampe e i tappeti mobili, analogamente ai criteri seguiti nell’ambito degli immobili censiti nelle categorie dei gruppi ordinari. Del pari, rientrano in tale categoria i pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti, che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi. La norma in argomento prevede che la stima catastale deve essere limitata alla condizione di ordinaria apprezzabilità sul mercato delle componenti di cui trattasi, senza prendere pertanto in considerazione un eventuale sovradimensionamento delle stesse, non rispondente alle ordinarie esigenze di una pluralità di eventuali utilizzatori3. Il secondo periodo della disposizione in esame dispone, espressamente, l’esclusione dalla stima catastale di “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” (punto 4). Si tratta di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale. Considerata la molteplicità delle casistiche riscontrabili nei vari processi produttivi, peraltro soggetti a continue innovazioni connesse all’evoluzione tecnica e tecnologica, si forniscono, a titolo esemplificativo, alcune indicazioni relative a specifiche fattispecie, di particolare rilevo sia sotto il profilo economico che per diffusione sul territorio; tali indicazioni potranno essere utilizzate, ove compatibili, anche nella identificazione di altre fattispecie di esclusione degli impianti dalla stima catastale, non espressamente richiamate nella presente circolare. Così, ad esempio, a far data dal 1° gennaio 2016, per le specifiche attività sotto riportate si opererà come segue: Centrali di produzione di energia e stazioni elettriche. Non sono più oggetto di stima le caldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni. A titolo esemplificativo, un impianto di condizionamento, laddove potenziato in relazione a uno specifico processo produttivo, viene computato nella stima catastale entro i limiti di valore di un impianto di condizionamento ordinario, senza tener conto del maggior valore non apprezzabile dall’utilizzatore medio. 4 Restano, pertanto, inclusi nella stima catastale i pannelli fotovoltaici che costituiscono struttura di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni, come quelli integrati architettonicamente ai sensi dell’articolo 2, comma, 1 lettera 6 industrie manifatturiere. Sono esclusi dalla stima tutti i macchinari, le attrezzature e gli impianti costituenti le linee produttive, indipendentemente dalla tipologia considerata. Tra questi, ad esempio, i sistemi di automazione e propulsione, le pompe, i motori elettrici, i carriponte e le gru, le apparecchiature mobili e i sistemi robotizzati, le macchine continue, nonché i macchinari per la miscelazione, la macinazione, la pressatura, la formatura, il taglio, la tornitura, la laminazione, la tessitura, la cottura e l’essicazione dei prodotti.  Nell’industria siderurgica sono, così, da escludere dalla stima diretta anche gli impianti costituenti altoforni.  Parimenti, nei siti destinati alla raffinazione dei prodotti petroliferi sono esclusi dalla stima, ad esempio, i forni di preriscaldamento, le torri di raffinazione atmosferica o sotto vuoto, gli impianti destinati ai processi di conversione (cracking) o di miglioramento della qualità dei prodotti della raffinazione (reforming, desolforazione, isomerizzazione, alchilazione, ecc.), nonché gli impianti per il trattamento dei fumi e delle acque. Impianti di risalita. Oltre a non considerare le funi, i carrelli, le sospensioni e le cabine – che fanno specificatamente parte della componente mobile del trasporto – sono, altresì, esclusi dalla stima i motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa. Rimangono, conseguentemente, comprese nella stima solamente il suolo e le costruzioni costituenti le stazioni di valle e di monte, unitamente agli impianti di tipo civile ad esse strutturalmente connessi.  Parchi divertimento. Sono escluse dalla stima catastale le attrazioni costituite da strutture che integrano parti mobili. Non così, invece, per le piscine, i cinema, le arene, che si configurano, per quanto precedentemente detto, come vere e proprie costruzioni e, quindi, come tali, da includere nella stima catastale.  Restano salve le disposizioni previgenti per le stime delle unità immobiliari urbane di cui trattasi, riferibili a date antecedenti al 1° gennaio 2016. In coerenza con quanto sopra rappresentato in tema di nuova identificazione dell’oggetto di stima catastale delle unità immobiliari censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, alla procedura Docfa sono state apportate alcune modifiche, di denominazione e di contenuto, ai quadri informativi presenti nei modelli 2N Parte I e Parte II.  

2.2 Le variazioni catastali finalizzate allo “scorporo di componenti impiantistiche” 2.2.1. Previsione di una nuova fattispecie di variazione catastale

L’innovazione introdotta dall’art. 1, comma 21, della Legge determina un diverso riferimento estimativo tra le unità immobiliari già iscritte in catasto, per le quali la rendita catastale è stata determinata tenendo “conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione…., senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d’uso e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di immobiliarità, a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura…”5, e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, per le quali, a far data dal 1° gennaio b3) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 e riconducibili alle Tipologie specifiche 2, 3 e 8 di cui all’Allegato 3 allo stesso decreto. 5 Cfr. Paragrafo 3 della Circolare n. 6 del 2012. Nel 2016, la rendita catastale è determinata, ai sensi del richiamato art. 1, comma 21, escludendo dalla stessa stima diretta “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.  Come accennato in premessa, il legislatore ha previsto, all’art. 1, comma 22, della Legge, che a “decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21”. Tale previsione introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, finalizzata a rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta. In relazione a quanto sopra, nella nuova procedura Docfa è stata introdotta una ulteriore specifica tipologia di documento di variazione, denominata “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”, a cui è automaticamente connessa la causale “Rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”. Tale causale è riportata in visura a seguito della registrazione nella banca dati catastale della dichiarazione di aggiornamento. 

2.2.2. Effetti fiscali delle variazioni per “scorporo di componenti impiantistiche” L’art. 1, comma 23, della Legge dispone che, “limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1º gennaio 2016”. Trattasi, essenzialmente, di una disposizione che, con riguardo all’imposta municipale propria, di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2016, anticipa, al 1° gennaio 2016, gli effetti fiscali delle variazioni catastali, rese ai sensi dell’art. 1, comma 22, della Legge, per la rideterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari già censite nelle categorie catastali dei gruppi D e E, laddove presentate in catasto entro il 15 giugno 2016, ancorché registrate in banca dati in data successiva al predetto termine. Le procedure di aggiornamento delle banche dati del Catasto Edilizio Urbano, infatti, già prevedono una preliminare attività di controllo, da parte degli Uffici Provinciali–Territorio competenti, della conformità alle vigenti disposizioni in materia degli atti di aggiornamento catastale prodotti dai tecnici professionisti incaricati dalla proprietà. Tale attività, come noto, può anche non concludersi nello stesso giorno di presentazione del documento di aggiornamento7. 6 Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 7 Laddove i controlli di conformità eseguiti in fase di accettazione diano esito positivo, il documento di aggiornamento viene registrato nelle banche dati catastali, con espressa indicazione, rinvenibile in visura, sia della data di presentazione, utile ai fini di una eventuale anticipazione degli effetti fiscali, sia della data di registrazione agli atti della variazione. Diversamente, il documento di aggiornamento che, in esito alle sopra menzionate attività di controllo in fase di accettazione, sia risultato non conforme, viene restituito al professionista che lo ha presentato, unitamente alle motivazioni che ne hanno impedito la registrazione nella banca dati catastale. Per i documenti di aggiornamento concernenti la rideterminazione della rendita per scorporo di componenti impiantistiche, ai sensi dell’art. 1, comma 22, della Legge, in fase di accettazione sono altresì previsti, da parte degli Uffici Provinciali–Territorio, ulteriori e specifici controlli di coerenza della documentazione prodotta, riguardanti, in particolare, la rappresentazione planimetrica, il classamento e la rendita catastale proposti". 

Alla luce di quanto esposto risulta quanto mai evidente che sussistono gravi profili di costituzionalita sulla norma indicata e che per tanto risulta agevole l’applicazione del regime piu favorevole al contribuente quando questo è successivo.

Avv. Antonio Malerba

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