Ricorso o citazione per il merito dopo la sospensione del pignoramento esattoriale? Un caso in esame

09 maggio 2020

Il caso di un ricorrente, che ottenuto la sospensiva a seguito di opposizione  a pignoramento per crediti tributari, deve introdurre il giudizio di merito, con termine fissato dal giudice. Introdurra con citazione o con ricorso?

Il criterio generale è indicato nella giurisprudenza:

Cass. Civ. Sez. III sent. 29.0.5.2014 n. 12055: “a norma dell'articolo 616 c.p.c. l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’ esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui all’articolo 615 secondo comma c.p.c., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena. Ne consegue che, ove la causa appartenga alla competenza per materia del giudice del lavoro, ai sensi dell’art.618 bis, primo comma c.p.c. sia disciplinata dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro, in quanto relativa ad esecuzione forzata promossa in base a provvedimenti emessi dal giudice del lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione”.

Se il rito è ordinario seguirà la citazione; se il rito è speciale, come nel caso di specie, seguirà il ricorso.

L’esecuzione tributaria richiede sempre una specifica forma, ovvero quella del ricorso, così come nel rito del lavoro.

Se l’azione esecutiva è già iniziata, il debitore può fare opposizione all’esecuzione, ex art. 615 2° co. c.p.c., se ritiene che vi siano fatti estintivi del credito, ad es., ovvero ex art. 617 2° co., se vuole fare opposizione agli atti esecutivi.

Ora il rito richiesto per l’esecuzione tributaria è un rito speciale cui è competente il Giudice dell’Esecuzione ai fini della sospensione; nel merito per gli aspetti esecutivi è competente il giudice ordinario e l’atto sarà riassunto solo con ricorso.

E’ evidente l’analogia con i crediti di lavoro che possono essere introdotti, nel merito solo con ricorso.

Vi è quindi un riparto di giurisdizione funzionale a secondo se l’esecuzione è iniziata ovvero non è iniziata.  

Iniziata l’esecuzione, risulta competente il Giudice speciale dell’esecuzione (giudice ordinario in funzione di giudice dell’esecuzione) e l’atto introduttivo è sempre, nell’esecuzione tributaria, un ricorso, sia nella fase cautelare che nel merito.

Comunque anche se l’atto (di merito) fosse stato erroneamente introdotto con citazione, purchè depositata nel termine indicato dal Giudice non avrebbe prodotto alcun profilo di nullità.

Cass. civ. Sez. III Sent., 27/01/2012, n. 1201:”La trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato infondato il motivo di ricorso che denunciava la nullità della sentenza emessa dal giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione, all'esito della fase sommaria, senza aver deciso sull'istanza di sospensione, né fissato il termine perentorio per l'introduzione della fase a cognizione piena, a norma dell'art. 616 cod. proc. civ.)”.

Tribunale Ravenna, 12/12/1994:”La riassunzione del giudizio di opposizione all'esecuzione avanti al giudice competente per valore può essere effettuata anche con atto di citazione (anzichè con ricorso-comparsa) senza che questo dia luogo ad alcuna nullità”.

Essendo un rito speciale e non ordinario, poiche instaurato ex 615 2c o 617 2c , avverso un pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis e 48 bis del DPR 29.09.1973 n.602, l’atto introduttivo del merito deve essere il ricorso e non la citazione, essendo più funzionale al raggiungimento dello scopo che il debitore opponente intende perseguire. poiché la causa ordinaria è soggetta a rito speciale.

  Veglie, 07.05.2020                                                          Avv. Antonio Malerba

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