Un maggiorenne che ha videochiamate in chat con una minorenne, i fatti vengono accertati di quali reati potrà rispondere? Appunti tra norme e giurisprudenza
Art. 609-bis c.p. Violenza sessuale:"Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona".
Cass. pen. Sez. III, Sent., 07-11-2018, n. 50139:1. "Con sentenza 11.12.2017, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del tribunale di Milano 27.02.2015 appellata dal C., che lo aveva condannato alla pena di 8 mesi di reclusione, con il concorso di attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, perchè ritenuto colpevole dei reati di adescamento di minori (capo 1): art. 609-undecies c.p.) ed atti sessuali con minorenne (capo 2): art. 600 quater c.p.), contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei capi di imputazione, ossia in data antecedente e prossima al (OMISSIS), quanto al capo 1) e nella data suddetta quanto al capo 2).2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale ex art. 613 c.p.p., prospettando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge e correlato vizio di mancanza della motivazione quanto al reato di adescamento di minori sotto il profilo della mancanza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. Dopo aver ricordato la genesi del reato in questione e le finalità prese di mira dal legislatore all'atto dell'introduzione della fattispecie penale in esame nel nostro sistema penale, sostiene la difesa come nella condotta del ricorrente non ricorrano gli elementi richiesti per la configurabilità del delitto in questione, non avendo questi mai operato una scelta della vittima attraverso una raccolta di informazioni individualizzanti, nè costruito un rapporto di amicizia virtuale al fine di circuire la persona offesa e poi rafforzato tale legame, nè valutato il rischio in relazione al possibile controllo genitoriale sul minore, nè, ancora, scambiato informazioni personali e confidenze per stabilire un clima di intimità con l'interlocutore nè, infine, esercitato pressioni finalizzate ad un incontro a scopo sessuale; i giudici avrebbero dovuto verificare le intenzioni finalistiche del presunto adescatore, al fine di stabilire se lo stesso avesse inteso agire al fine di commettere uno o plurimi tra i reati indicati dalla norma in esame; diversamente, sul punto, la sentenza apparirebbe generica e priva di motivazione sul punto, in quanto priva di un effettivo rapporto con il caso specifico e con il compendio probatorio acquisito a seguito della scelta del rito abbreviato; in particolare, difetterebbe qualsiasi artificio, lusinga o minaccia nel comportamento dell'imputato, peraltro censurandosi quel passaggio motivazionale della sentenza impugnata che, forzano il concetto di lusinga, avrebbe attribuito tale valore ad una conversazione con tale K., di 12 anni cui l'imputato avrebbe chiesto se le fosse arrivata una fotografia di una ragazza di 15 anni che faceva sesso con un uomo di colore, per convincerla che fosse possibile far sesso anche con un adulto, fatto che non costituirebbe tuttavia lusinga. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di mancanza della motivazione in relazione agli artt. 609-undecies e 600-sexies c.p., atteso l'errore inevitabile sull'età della persona offesa. Si censura la sentenza impugnata per aver destituito di pregio l'eccezione difensiva circa la mancanza di consapevolezza da parte del reo sull'effettiva età delle persone con cui aveva intrattenuto online le conversazioni oggetto di accertamento penale; richiamata la giurisprudenza di legittimità sul punto, rileva il ricorrente come la sentenza impugnata abbia fondato l'inescusabilità dell'ignoranza dell'imputato sulla base della circostanza che le persone offese avrebbero dichiarato la loro età inferiore ad anni quattordici; sul punto, osserva il ricorrente come il mezzo informatico, per sua stessa costituzione, rende impossibile un accertamento effettivo dell'identità e delle caratteristiche della persona celata dietro lo schermo; a conferma dell'intenzione dell'imputato di intrattenersi solo con donne maggiorenni, la difesa rileva come nelle stesse pagine di presentazione della chat online, l'imputato avesse manifestato l'interesse ad incontrarsi con ragazze maggiorenni; la circostanza per cui da tali contatti informatici l'imputato non abbia ottenuto nè incontri nè fotografie delle persone con cui aveva intrattenuto conversazioni on-line, renderebbe impossibile rivolgere al medesimo un rimprovero penale nemmeno a titolo di colpa. 2.3. Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di mancanza della motivazione in relazione all'art. 600-quater c.p., e artt. 530 e 533 c.p.p.. Si censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe trattato unitariamente ed indistintamente tutte le diverse situazioni presuntivamente detentive di materiale pedopornografico, ritenendo la sussistenza del reato in base a motivazione carente e fondandola su rilievi non puntuali; segnatamente, si rileva in ricorso: a) quanto ai 2009 files contenuti nel disco fisso Seagate barracuda, si osserva come il predetto HD non era stato analizzato nell'immediatezza della perquisizione dalla p.g. in quanto danneggiato e solo successivamente la Polizia postale aveva provveduto a recuperare i files; per la configurabilità del reato è necessario che i files siano immediatamente visionabili ed apribili senza necessità di particolari strumenti od accorgimenti informatici di cui l'utente normale non è provvisto, ciò che, in tale ultima ipotesi, escluderebbe la sussistenza del reato; sul punto non avrebbe pregio quanto affermato in motivazione circa la consapevolezza del reo nella detenzione dei predetti files solo perchè erano stati poi aperti dalla Polizia postale pur se in un primo momento l'HD era stato ritenuto inutilizzabile; b) quanto ai 1431 files contenuti nel medesimo HD, si osserva che si tratterebbe di immagini non salvate o in alcun modo memorizzate dall'imputato, ma esclusivamente visionate tramite il programma Internet Explorer; dette immagini non risultavano nè salvate nè organizzate in files, ma nonostante ciò i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la consapevolezza del reo circa la detenzione del predetto materiale pedopornografico, con motivazione censurabile, in quanto ciò che avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione e motivazione era la consapevolezza della detenzione, non la detenzione in sè; c) quanto al CD-r marca Benq, ricorrerebbe quanto meno il dubbio in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, consistente nella consapevolezza della detenzione dl materiale pedopornografico; l'imputato avrebbe fornito una logica e credibile spiegazione relativa al possesso di tale supporto informativo, solo perchè l'etichetta del CD riportava la dicitura Young, ma tale parole inglese non sarebbe univocamente indicativa di un contenuto pedopornografico, ben potendosi riferire ad immagini di maggiorenni in giovane età, donde la sentenza sul punto apparirebbe carente di motivazione; d) quanto infine, al MicroSD marca Sandisk, si duole il ricorrente in quanto, a fronte di una censura che rilevava la natura verosimilmente e non certamente pedopornografica delle immagini ivi contenute, la Corte d'appello non avrebbe motivato, con conseguente vizio di mancanza della motivazione sul punto, non essendo certamente un giudizio di mera verosimiglianza o di mera possibilità per pervenire ad un giudizio di condanna. 2.4. Deduce, con il quarto motivo, violazione di legge e vizio di mancanza della motivazione con riferimento agli artt. 132, 133 e 133 bis c.p.. Si censura, infine, la sentenza impugnata per aver fatto riferimento, per relationem, alla sentenza di primo grado quanto all'entità del trattamento sanzionatorio; la sentenza d'appello, nè quella di primo grado cui la stessa rinvia, non conterrebbe alcuna motivazione circa l'individuazione della pena base discostatasi dal minimo edittale, non potendosi certo considerare tale il richiamo alle norme evocate, in quanto svincolato da alcun aggancio fattuale alle circostanza del caso concreto; i giudici, in ogni caso, avrebbero dovuto riconoscere la minima entità dei fatti relativi al capo 1), sia tenuto conto del contenuto delle conversazioni sia in considerazione dell'intento che animava l'imputato ad intrattenere le conversazioni online. .... 6. Ed invero, quanto al primo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata in relazione al delitto di adescamento di minori, nel senso che difetterebbe qualsiasi artificio, lusinga o minaccia nel comportamento dell'imputato, peraltro censurandosi quel passaggio motivazionale della sentenza impugnata che forza il concetto di lusinga (conversazione con la dodicenne K.), i giudici di appello affermano che il materiale probatorio esaminato dal primo giudice dimostra univocamente la responsabilità dell'imputato, atteso che dalle conversazioni descritte emerge la presenza di scopi sessuali finalisticamente tesi a costruire un rapporto di fiducia con le interlocutrici minorenni; ricordano, sul punto, correttamente i giudici di appello che ad integrare il reato in esame è sufficiente che tale proposito non sia del tutto esplicitato, ma rimanga confinato nelle intenzioni dell'adescatore, trattandosi di reato a pericolo indiretto in quanto la repressione penale è anticipata alle condotte meramente preparatorie del delitto; sul punto, il riferimento alle lusinghe di cui all'episodio della minore K. è emblematico, anche per quanto concerna la prova della sussistenza del dolo del reato, atteso che, in tale occasione l'imputato, pur sapendo che nella stanza è presente anche la sorella più piccola, descrive esplicitamente le sue fantasie erotiche. Correttamente, dunque, i giudici di appello ritengono evidente la volontà dell'imputato di procurarsi tramite internet materiale pedopornografico carpendo la fiducia delle minori, quando chiede alle stesse di inviargli le foto, atteso che il dolo specifico richiesto dalla norma altro non è che la volontà di acquisire la fiducia del minore, essendo stato chiarito che la finalità della condotta attiva è proprio quella di convincere il minore, potenziale vittima, della normalità dei rapporti sessuali tra adulti e minori, tipologia di adescamento oltre modo insidiosa in quanto amichevole e praticata attraverso le chat line. Sul punto, è del tutto priva di pregio, come correttamente evidenzia la sentenza impugnata, la tesi difensiva secondo cui l'imputato non avrebbe preteso ed ottenuto alcunchè, in quanto si tratta di reato di mero pericolo indiretto e di mera condotta la cui repressione ha ad oggetto le condotte preparatorie di reati che sono nella mente del reo nè si richiede che l'adescamento vada a buon fine, tanto che non è nemmeno ammessa la configurabilità del tentativo; circa il dolo specifico, peraltro, i giudici di appello ritengono sia presente nella condotta del reo il dolo specifico, non essendovi dubbio dall'esame del materiale sequestrato della volontà di adescamento delle minori. 7. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo si conferma l'inammissibilità delle doglianze esposte dalla difesa per le ragioni di genericità e manifesta infondatezza già illustrate in precedenza, dovendosi sottolineare in particolare come le stesse si risolvono nel mero dissenso del ricorrente rispetto all'approdo valutativo operato dalla Corte d'appello e dal primo giudice, operazione non consentita in questa sede, con conseguente giudizio di manifesta infondatezza. Deve, a tal proposito, essere ribadito che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perchè contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). ... La sentenza impugnata non merita dunque censura sotto alcuno dei profili di doglianza mossi nel motivo di ricorso.8. Quanto al secondo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto configurabile il reato sub 1) fondando l'inescusabilità dell'ignoranza dell'imputato sulla base della circostanza che le persone offese avrebbero dichiarato la loro età inferiore ad anni quattordici, è ben vero che nella sentenza impugnata si valorizza questo dato - ossia la circostanza che le ragazze "adescate" esplicitamente dichiaravano la loro età - sicchè correttamente la difesa del ricorrente ricorda come detta ignoranza inevitabile non può fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un'età superiore a quella effettiva (essendo richiesto a chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un "impegno" conoscitivo proporzionale alla presenza dei valori in gioco). Purtuttavia, deve qui essere evidenziato, che la giurisprudenza di questa Corte ha, sul punto, sottolineato che l'ignoranza da parte del soggetto agente dell'età della persona offesa scrimina la condotta solo qualora egli, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne sia maggiorenne. Ne consegue, quindi, che se non sono certo sufficienti le sole rassicurazioni verbali circa l'età fornite dal minore e, o da terzi, soprattutto se fornite in maniera ambigua (Sez. 3, n. 775 del 04/04/2017 - dep. 11/01/2018, V.H., Rv. 271862), è tuttavia altrettanto indubbio che ove l'imputato, intrattenendo conversazioni su una chat line con soggetti che si dichiarano minori, deve a maggior ragione fare tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori. Doveri cui non risulta assolutamente essersi conformato l'imputato il quale, anzi, come dimostra l'episodio che vede coinvolta la minore K., non solo non si preoccupa minimamente del fatto che la ragazzina con cui sta avendo un colloquio possa essere minorenne, ma, anzi, tenta di "lusingarla" chiedendole se le è arrivata la fotografia di quella ragazza di 15 anni che fa sesso con un uomo di colore, per convincerla che è possibile fare sesso con un adulto. Proprio questo episodio, osserva il Collegio, dimostra come l'imputato non solo non abbia minimamente assolto ai doveri di informazione e attenzione richiesti per escludere di avere contatti con una minorenne, ma, anzi, dimostrando di essere perfettamente a conoscenza dell'età di quest'ultima, tenta di convincerla - con il richiamo alla fotografia della ragazza quindicenne intenta ad avere un rapporto sessuale con un uomo di colore - sulla normalità del fatto che minorenni abbiano rapporti sessuali con persone maggiorenni. Ignoranza inevitabile, dunque, nel caso di specie, non solo non provata ma del tutto smentita dalle emergenze processuali.9. Quanto, poi, al terzo motivo, con cui si articolano censure con riferimento al reato di atti sessuali con minorenne, valgono le medesime considerazioni circa la genericità per aspecificità delle doglianze mosse, avendo infatti la Corte d'appello adeguatamente confutato le censure difensive già svolte sul punto. Ed infatti, la Corte territoriale ritiene prive di rilievo le doglianze difensive sul punto, osservando come i files sull'HD inizialmente ritenuto non utilizzabile fossero stati poi aperti dalla Polizia postale rinvenendo ben 2009 files video pornografici, come, ancora, altri files fossero stati visionabili tramite Internet Explorer, e, infine, come il contenuto del CD su cui era riportata la scritta YoungXXX, apparisse del tutto inequivoco. Il ricorrente, dunque, sotto l'apparente deduzione di un vizio di violazione di legge e di un vizio motivazionale, chiede in realtà a questa Corte di voler rivalutare gli elementi di prova e di affermare se gli stessi fossero o meno sufficienti per pervenire ad un giudizio di condanna nei confronti dell'imputato, operazione del tutto inibita in questa sede; in realtà si tenta dunque di chiedere a questa Corte di sostituire la propria valutazione a quella, operata dai giudici territoriali, non condivisa dal ricorrente; ciò che si risolve, dunque, nella manifestazione del dissenso, più che nella prospettazione di un reale vizio motivazionale; deve, quindi, essere ribadito che il controllo di legittimità sulla correttezza della motivazione non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in ordine alla ricostruzione storica della vicenda ed all'attendibilità delle fonti di prova, e tanto meno di accedere agli atti, non specificamente indicati nei motivi di ricorso secondo quanto previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come novellato dalla L. n. 46 del 2006, al fine di verificare la carenza o la illogicità della motivazione (Sez. 1, n. 20038 del 09/05/2006 - dep. 13/06/2006, P.M. in proc. Matera, Rv. 233783).10. Del resto, quanto al dolo normativamente richiesto, questa Corte ha già affermato che la prova del dolo del reato di detenzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-quater c.p., può desumersi dal solo fatto che quanto scaricato sia stato collocato in supporti informatici diversi (ad es., nel "cestino" del sistema operativo), evidenziando tale attività una selezione consapevole dei "file", senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che non siano stati effettivamente visionati (Sez. 3, n. 48175 del 15/09/2017 - dep. 19/10/2017, B.C., Rv. 271150).Ne consegue, pertanto, che ai fini dell'integrazione del reato in questione sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la mera consapevolezza della detenzione, nella specie desumibile logicamente dalla riferibilità in via esclusiva all'imputato dei supporti informatici sequestratigli, non rilevando nè la circostanza della "pronta" leggibilità dei files contenuti nell'HD inizialmente ritenuto danneggiato, nè la visionabilità di alcuni dei files pedopornografici tramite Internet Explorer in quanto solo per i "files" definitivamente cancellati può dirsi cessata la disponibilità e, quindi, la detenzione (Sez. 3, n. 24345 del 21/04/2015 - dep. 08/06/2015, Cagnazzo, Rv. 264307), nè, ancora, la circostanza che uno dei supporti informatici contenesse immagini verosimilmente pedopornografiche, in quanto dalla lettura della sentenza di primo grado, emergeva come dalla relazione 4.03.2014 sulla natura pedopornografica del materiale non vi fossero dubbi".
Cass. pen. Sez. III, Sent., 13-07-2018, n. 32170:" Con sentenza dell'11 aprile 2017 la Corte d'appello di Trieste ha solo parzialmente riformato la sentenza del 22 luglio 2014 emessa dal Tribunale di Udine, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, e art. 609 undecies c.p., perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed allo scopo di commettere atti sessuali, aveva posto in essere, tramite chat privata, condotte di adescamento nei confronti dei minori di anni quattordici C.K.S. e N.P., divenuti oggetto di attenzioni ripetute da parte dell'imputato che ne aveva carpito la fiducia rivolgendo loro frasi lusinghiere dal palese tenore sessuale, con Io scopo di compiere il reato previsto dall'art. 609 quater c.p.. La Corte d'appello ha accordato all'imputato la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento.2.1. - Con un primo motivo di ricorso si propone questione di legittimità dell'art. 609 undicies c.p., per contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie penale (art. 25 Cost.), con il principio di offensività (artt. 13, 25, 21 e 27 Cost.) e con il principio della finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost., comma 3).In particolare, secondo la prospettazione difensiva, l'art. 609 undicies c.p., come formulato dal legislatore italiano con la L. n. 172 del 2012, punendo comportamenti meramente prodromici rispetto al compimento dei reati-scopo previsti dalla medesima disposizione, travalica i confini segnati dalla Convenzione di Lanzarote che, al contrario, imponeva agli Stati firmatari di assoggettare a sanzione penale le condotte di adescamento che fossero andate a ‘buon fine", perchè tradottesi, quanto meno, nella concreta organizzazione dell'incontro funzionale al compimento di reati lesivi della sfera sessuale dei minori coinvolti. Orbene, a parere della difesa, la notevole anticipazione della soglia di punibilità prevista dalla norma interna contrasta con il principio di offensività perchè punisce condotte sorrette dal dolo specifico di compiere i reati scopo, ma inidonee a conseguire tale finalità, in quanto solo prodromiche rispetto al tentativo di commissione dei reati in questione e dunque inoffensive per il bene giuridico tutelato. In più, a parere del ricorrente sarebbe intrinsecamente complesso delimitare il campo di azione del reato di adescamento di minore ex art. 609 undicies c.p. rispetto al tentativo di commissione dei reati-scopo previsti dalla medesima disposizione, con conseguente impossibilità di configurare con esattezza lo stesso reato di cui si discute. Ancora, la disposizione in esame contrasterebbe con il principio di determinatezza della fattispecie penale di cui all'art. 25 Cost. perchè, ancorando il discrimen tra la condotta innocua e quella illecita alla mera indagine sul dolo specifico coadiuvante l'azione del reo, fonderebbe la responsabilità penale sull'accertamento di una componente interna ed imperscrutabile dell'animo umano, sciolta da qualsivoglia indagine sugli elementi oggettivi tipici della fattispecie penale e dunque inidonea a integrare quel sufficiente livello di determinatezza che possa consentire all'agente di orientare lecitamente proprio comportamento. Dal riferimento meramente interno dell'animus del reo discenderebbe, infine, la lesione del principio di cui all'art. 27 Cost., comma 3, a causa del naturale svilimento della funzione della pena, diretta a punire arbitrariamente comportamenti identici a condotte legittime. .....
Il reato di adescamento di minorenne trova la propria ragione d'essere nella Convenzione di Lanzarote, sottoscritta nell'ambito del Consiglio d'Europa il 25 ottobre 2007 e recepita dall'Italia con la L. n. 172 del 2012. Il documento pattizio, come ben noto, mira ad armonizzazione le legislazioni interne degli Stati aderenti al fine di garantire una tutela incisiva al libero sviluppo psicofisico, nonchè alla libertà di autodeterminazione dei minori, tramite l'elaborazione di un ampio progetto normativo diretto a fissare i nuclei essenziali di tutela minima che gli Stati sono chiamati a garantire attraverso l'incriminazione delle condotte lesive indicate dalla Convenzione medesima. Il legislatore italiano, per parte sua, si era già da tempo mostrato sensibile rispetto alle esigenze di tutela positivizzate in ambito sovranazionale, come dimostrato dai numerosi e risalenti interventi normativi volti a contrastare lo sfruttamento e l'abuso dei minori ed a favorirne il corretto sviluppo psicofisico e la libera autodeterminazione personale (si pensi, a tal proposito, alla L. n. 66 del 1996, recante norme contro la violenza sessuale; alla L. n. 3 del 1998, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuali in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù; alla L. n. 38 del 2006, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet). Perciò, la Convenzione di Lanzarote è stata colta dal legislatore penale come occasione per armonizzare la normativa vigente che, con l'emanazione della legge di recepimento n. 172 del 2012, ha subito un intervento di razionalizzazione volto ad adeguarla ai contenuti convenzionali e alle emergenti esigenze di adeguata repressione delle condotte dannose nei confronti dei soggetti più vulnerabili. In tale quadro si colloca l'introduzione dell'art. 609 undicies c.p., per mezzo del quale il legislatore ha previsto il reato di adescamento di minorenne, assente nell'ordinamento interno ed espressamente previsto quale fattispecie criminosa dall'art. 23 della Convenzione di Lanzarote, mostratasi sensibile rispetto all'attuale emergenza di repressione delle condotte child grooming, largamente diffuse nei paesi informatizzati e realizzate attraverso tecniche di manipolazione psicologica idonee a ad indebolire la volontà della vittima e creare un rapporto di confidenza con l'adescatore per fini di sfruttamento o abuso. 3.1.2. - Non sono irrisorie, tuttavia, le differenze tra l'impostazione convenzionale e il diritto interno. L'art. 23 della Convenzione, infatti, chiedeva agli Stati aderenti di reprimere le condotte di adescamento realizzate attraverso la proposta di un incontro rivolta da un adulto ad un minore con lo scopo di commettere una serie di reati previsti dalla medesima Convenzione, "quando questo proposito fosse seguito dalla realizzazione di atti materiali idonei ad organizzare l'incontro". La disposizione convenzionale, pertanto, non richiedeva la criminalizzazione della condotta di adescamento che si fosse arrestata alla mera presa di contatto (diretta al compimento di determinati reati a sfondo sessuale) tra il minore e l'adulto, ma prevedeva un quid pluris integratosi nella realizzazione di atti idonei all'organizzazione dell'incontro finalizzato all'abuso o allo sfruttamento del soggetto vulnerabile. Dovendo optare tra le diverse soluzioni ordinamentali volte a sanzionare le condotte illecite di adescamento di minorenni, gli Stati aderenti avevano dunque scelto di imporre la repressione di quel tipo di condotta a forma libera sostanzialmente assimilabile agli atti idonei, diretti in modo non equivoco alla commissione del reato, che nel nostro ordinamento qualificano la fattispecie del reato tentato. Ne deriva che il legislatore interno avrebbe potuto evitare di introdurre una specifica disposizione volta a criminalizzare il reato di adescamento di minorenni, perchè l'attuazione della disposizione convenzionale discendeva direttamente dall'operatività della clausola estensiva dell'incriminazione di cui all'art. 56 c.p., in combinato disposto con le fattispecie di parte speciale che già sanzionavano i comportamenti a danno di minore che la Convenzione di Lanzarote si preoccupava di reprimere; cosicchè l'introduzione di una specifica disposizione che ricalcasse la previsione dell'art. 23 del documento pattizio avrebbe comportato l'inutile duplicazione di un crimine già esistente. La scelta di introdurre l'art. 609 undicies è dunque dipesa dall'esplicita volontà del legislatore di reprimere condotte prodromiche non solo al reato consumato, ma anche al reato tentato. Si è scelto di rispondere con la massima severità all'attuale emergenza sociale di contrasto al fenomeno dell'adescamento dei minori - specie quello compiuto via Internet, ormai largamente diffuso per la possibilità agevole di stringere rapporti informatici non protetti con lo scopo di neutralizzare il rischio di un intervento tardivo. Perciò - nel pieno rispetto degli ordinari e leciti rapporti tra normazione interna e sovranazionale per cui la pattuizione convenzionale fissa il nucleo minimo ed essenziale di tutela da accordare ad una data situazione giuridica, ma i singoli Stati aderenti restano liberi di garantire un livello di tutela maggiore tramite la previsione di sanzioni più severe ed incisive per la repressione di comportamenti dannosi per il bene giuridico tutelato - ha ritenuto di anticipare la tutela ad una fase prodromica rispetto al tentativo di compimento di reati sessuali a danno di minori, collocando nell'alveo della responsabilità penale gli atti preparatori all'organizzazione dell'incontro finalizzato al compimento di un reato a sfondo sessuale, sempre che tali atti, circoscritti in un novero specifico di condotte, costituiscano un pericolo per il bene giuridico tutelato e siano dunque idonei a lederlo, se pur in una fase anticipata. La scelta discrezionale compiuta dal legislatore, oltre ad essere pienamente legittima dal punto di vista dei rapporti interordinamentali (si ricordi, a tal proposito, che l'ordinamento americano e quello canadese prevedono una soglia di punibilità ancora più anticipata, punendo qualsiasi condotta che implichi un contatto tra adulto e minore per il compimento di reati sessuali), ha il pregio di reprimere tutte le fasi individuate dalla più recente scienza medico-psichiatrica per descrivere la struttura della manipolazione psicologica posta in essere dall'adescatore per attirare il minorenne e renderlo vittima di reati a sfondo sessuale. Con l'introduzione dell'art. 609 undicies c.p., infatti, si criminalizzano le condotte di vitctim selection, friendship forming stage, risk assesment stage, exclusivity stage, ossia tutte le condotte attraverso cui l'agente, spinto dal movente sessuale, seleziona la vittima, prende contatti con essa, instaura un rapporto intimo e confidenziale, ne carpisce la fiducia, introduce la tematica sessuale e le rivolge i primi inviti, mentre la fase finale - il c.d. sexual stage con cui l'agente esercita sul minore pressioni finalizzate all'incontro ed inizia concretamente ad organizzarlo - resta ricompresa nell'ambito del tentativo, perchè cronologicamente più vicina alla consumazione del reato a sfondo sessuale di volta in volta considerato, più rischiosa per l'effettiva lesione del bene giuridico tutelato e dunque meritevole di essere criminalizzata in ogni sua forma di manifestazione (purchè idonea e diretta in modo univoco alla commissione del reato) e di subire una sanzione più severa. Attualmente, pertanto, l'ordinamento penale interno presenta un doppio livello di tutela: da un lato si puniscono a titolo di adescamento di minore ex art. 609 undicies c.p. gli atti preparatori con cui l'agente prende contatti con il minore, ne carpisce la fiducia e lo indirizza verso la tematica sessuale, ponendo in essere le condotte vincolate espressamente previste dalla disposizione (si pensi all'adulto che raggiri un adolescente promettendo ingaggi lavorativi nel modo dello spettacolo in cambio di prestazioni sessuali); dall'altro si puniscono a titolo di tentativo le condotte appena preliminari rispetto al compimento del reato-scopo, a partire dall'organizzazione dell'incontro finalizzato alla consumazione dello stesso (si pensi all'adulto che comunichi al minore raggirato di avere prenotato la camera d'albergo in cui incontrarsi). D'altronde, l'esclusione della sovrapposizione tra la fattispecie tentata e il reato di adescamento è già desumibile da quella consolidata giurisprudenza di legittimità che, sulla base dell'interpretazione della clausola di riserva contenuta nello stesso art. 609 undecies c.p., sancisce la punibilità per il reato di adescamento di minorenni solo quando la condotta contestata non integra gli estremi del reato-fine, neanche nella forma tentata (ex multis Sez. 3, n. 8691 del 29/09/2016; Sez. 3, n. 16329 del 4/03/2015), ed evidenzia, così, la sostanziale differenza intercorrente tra le due fattispecie e la necessità che le condotte integranti il tentativo, immediatamente preliminari rispetto alla consumazione del reato e dunque più rischiose per il bene giuridico tutelato, assorbano i precedenti comportamenti rientranti nell'alveo dell'adescamento. 3.1.3. - Accertata la conformità della previsione del diritto italiano rispetto al dettato della Convenzione di Lanzarote ed evidenziata la sostanziale differenza tra il reato tentato e la fattispecie di adescamento, è necessario interrogarsi sulla compatibilità costituzionale del reato previsto dall'art. 609 undicies c.p. - specie con riferimento al principio di offensività e determinatezza della fattispecie penale - come richiesto dall'insopprimibile esigenza di contemperare la protezione del bene giuridico tramite la predisposizione di una tutela rafforzata (anche anticipata) volta a contrastare qualsiasi forma di abuso e sfruttamento con le garanzie costituzionali del soggetto agente. 3.1.- Per rispondere al quesito circa l'offensività, è necessario definire la natura giuridica della fattispecie di adescamento dei minorenni che, per come formulata dal legislatore, integra un reato di pericolo concreto volto a neutralizzare il rischio - valutato sulla base delle condotte poste in essere e dell'animus che le sorregge con accertamento ex ante - di commissione dei più gravi reati a sfondo sessuale lesivi del corretto sviluppo psicofisico del minore e della sua libertà di autodeterminazione. Come tale, il reato in questione è rispettoso del principio di offensività, cardine di un diritto penale democratico e garantista e costituzionalizzato dagli artt. 13, 25, 27 e 21 Cost., che, secondo un'impostazione ormai consolidata, non richiede necessariamente il nocumento effettivo del bene giuridico protetto, essendo sufficiente la messa in pericolo dello stesso, che si concreta in una lesione potenziale all'interesse meritevole di tutela, minacciato e dunque esposto al rischio più grave di incorrere nell'evento finale di danno che l'ordinamento intende neutralizzare. A tale proposito, si ricorda che la stessa Corte Costituzionale ha riservato alla discrezionalità del legislatore il livello e il modulo di anticipazione della tutela, rinunciando a sindacare le scelte di costruzione dell'illecito penale come reato di danno ovvero reato di pericolo e ribadendo che l'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore penale si estende anche alle modalità di protezione dei beni giuridici che può concretarsi nella scelta di forme di tutela avanzata che colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione al pericolo (Corte Cost. n. 225 del 2008). La Corte ha dunque ribadito la piena compatibilità formale tra le fattispecie di pericolo e il principio di offensività, spingendosi fino a riconoscere la legittimità costituzionale delle incriminazioni più controverse - i reati di pericolo astratto o presunto - purchè declinate su specifiche presunzioni di pericolosità (Corte Cost. n. 1 1971; n. 71 del 1978, n. 3609 del 1995) e dunque affermando la piena legittimità delle scelte legislative di criminalizzare condotte che possano concretamente costituire un pericolo per il bene giuridico tutelato, sulla base di un accertamento ex ante compiuto in concreto, come quello sotteso alla fattispecie di pericolo in esame. Infatti, con riferimento al reato di adescamento di minorenne, non può dubitarsi della potenziale minaccia subita dal bene giuridico, che si concretizza nella sussistenza del dolo specifico finalizzato al compimento dei reati-scopo previsti dalla disposizione medesima. L'elemento psicologico assume, pertanto, una qualificazione ibrida: oltre al suo connotato essenziale di elemento soggettivo rilevante ai fini della colpevolezza personale, contribuisce a tipizzare il fatto oggettivo-costitutivo del reato, descritto tramite l'interesse causale che deve sorreggere la condotta di adescamento affinchè quest'ultima sia oggettivamente pericolosa per il bene giuridico tutelato. Infatti, le condotte artificiose, lusinghiere o minacciose volte a carpire la fiducia del minore, se pur moralmente discutibili, sono considerate lecite dal punto di vista giuridico perchè inidonee a costituire un pericolo concreto per il corretto sviluppo psico-fisico e la libera autodeterminazione del minore adescato. Le stesse, perdono il requisito della liceità e divengono sanzionabili a titolo di adescamento, quando risultino finalizzate al compimento di reati di sfruttamento o abuso a danno del soggetto vulnerabile, perchè solo in quel caso acquisiscono quel livello di pericolosità idoneo a costituire un rischio concreto per la persona offesa. L'elemento del dolo specifico, pertanto, costruisce parte della tipicità della condotta, ne qualifica e delimita la pericolosità; e così consente di ricostruire la fattispecie in chiave offensiva. Tanto premesso, non può dubitarsi della compatibilità tra il reato di adescamento di minorenne per come formulato dal legislatore ed il principio costituzionale del nullum crimine sine iniuria; sarà poi il giudice di merito chiamato a valutare la sussistenza del dolo specifico nel caso di volta in volta considerato, a dover empiricamente accertare la sussistenza del movente sessuale da cui discenda la concreta messa in pericolo del bene e, dunque, l'offesa arrecata a quest'ultimo. 3.1.3.2. - L'accertamento del dolo specifico assume rilevanza centrale anche per risolvere la questione relativa all'asserito contrasto tra la fattispecie in esame ed il principio di determinatezza ex art. 25 Cost.. E' chiaro, infatti, che la verifica del movente sessuale non può tradursi in un'analisi introspettiva dell'animus del soggetto agente, ma, al contrario, deve muoversi secondo gli ordinari parametri di accertamento volti a dimostrare la rappresentazione e volontà del fatto materiale tipico in tutti i suoi elementi positivi, tra i quali rientra anche il fine specifico che l'agente intende perseguire. L'accertamento dell'elemento soggettivo-costitutivo deve stabilizzarsi su parametri oggettivi, i cd. "indicatori del dolo", che si qualifichino quale espressione degli atteggiamenti psichici del soggetto agente in relazione alle circostanze esterne dell'azione e, sussidiariamente, alla situazione personale dello stesso. Così, in riferimento al reato di adescamento di minorenni, si dovrà esaminare il contenuto delle frasi rivolte al minore vittima delle attenzioni del soggetto agente, per come riportato dalla persona offesa o documentato dalle conversazioni effettuate tramite chat o social network (qualora l'adescamento abbia seguito modalità online), rivolgendo la massima attenzione alla presenza di riferimenti espliciti o allusivi alla sfera sessuale, all'interesse mostrato dall'adescatore nei confronti della fisicità del minore contattato ed alla richiesta di incontro con la vittima, eventualmente, ma non necessariamente reiterata. Solo se l'analisi delle circostanze oggettive non consenta di raggiungere conclusioni univoche potrà farsi riferimento all'eventuale sussistenza di condotte antecedenti o contemporanee da cui possa desumersi con certezza l'interesse sessuale dell'agente nei confronti di soggetti minori (la cui età dovrà tuttavia valutarsi attentamente rispetto alla soglia richiesta per la commissione del reato scopo considerato) oppure all'eventuale sussistenza di dichiarazioni testimoniali o di materiale documentale (anche informatico) da cui possa desumersi l'attitudine del soggetto a stringere rapporti di natura intima con vittime di minore età. L'accertamento dello scopo ultimo sulla base di parametri certi consente, pertanto, di circoscrivere l'elemento tipico del dolo specifico ad un ambito concreto di condotte dalle quali possa desumersi il movente sessuale, nel pieno rispetto della funzione essenziale del principio di determinatezza della fattispecie penale ex art. 25 Cost.. Palese risulta, altresì, il rispetto del principio in questione per quanto riguarda la delimitazione delle condotte integranti la fattispecie di adescamento. Il legislatore ha prevenuto i dubbi inerenti alla determinatezza della nuova previsione che potevano derivare dall'ampia latitudine dello stesso concetto di adescamento, definendo il medesimo come "qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altri reti o mezzi di comunicazione". Perciò, al di fuori delle condotte poste in essere tramite artifici, lusinghe o minacce, il comportamento del soggetto agente non sarà punibile a titolo di adescamento di minorenne. A tal proposito, si evidenzia che la Convenzione di Lanzarote aveva seguito una strada diversa, imponendo agli Stati aderenti di sanzionare l'adescamento concretizzatosi nella generale "proposta di un incontro" e prevedendo, dunque, la criminalizzazione di un reato a forma libera integrato da qualsiasi condotta idonea a mettere in pericolo il bene tutelato. Diversa la soluzione scelta dal legislatore interno che, consapevole dell'anticipazione della soglia di punibilità conseguente all'introduzione del reato in questione, ha ripristinato l'equilibrio tra l'esigenza di tutela del bene giuridico interessato e le garanzie poste a presidio del soggetto agente, tramite la circoscrizione e la specificazione delle condotte perseguibili, idonee a qualificare il reato come fattispecie a forma vincolata integrante la tutela anticipata di un bene giuridico meritevole di particolare protezione. 3.1.4. - Dal complesso delle considerazioni che precedono, consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del reato di adescamento di minorenne ex art. 609 undicies c.p., perchè la sua previsione è rispettosa tanto del principio di offensività (artt. 13, 21, 27 e 25 Cost.), quanto del principio di determinatezza (art. 25 Cost.) ed è conseguentemente compatibile con il principio di rieducazione della pena ex art. 27, Cost., comma 3, perchè punisce con una cornice edittale equa, misurata e proporzionalmente inferiore rispetto a quella prevista per i reati fine, comportamenti idonei a mettere in pericolo un bene giuridico primario, meritevole di intensa tutela. 3.2. - Occorre allora procedere all'esame del motivo di ricorso sub 2.2. nel quadro normativo vigente, appena delineato. La censura è infondata. La difesa censura il vizio di motivazione della sentenza della Corte d'appello, perchè questa si sarebbe limitata a richiamare per relationem la sentenza di primo grado senza compiere un attento vaglio in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 609 undicíes c.p.. A tal proposito, si ricorda che la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale può considerarsi legittima se riferita ad atto del procedimento la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; fornisca la dimostrazione che il giudice abbia preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame e, conseguentemente di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (ex plurimis, Sez. 6, n. 53420, 04/11/2014; Sez. 4, n. 4181, 14/11/2007; Sez. 6, n. 48428, 8/10/2014; Sez. U., n. 17, 21/06/2000). Orbene, nel caso di specie i requisiti richiesti per la legittimità della motivazione per relationem, risultano sussistenti: la Corte d'appello ha giustificato correttamente la propria adesione alle argomentazioni spese dal primo giudice, a loro volta complete e condivisibili in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 609 undicies c.p. per l'integrazione del reato di adescamento dei minori. Il giudice di primo grado, infatti, ha descritto con esauriente motivazione l'integrazione delle condotte volte a carpire la fiducia delle persone offese tramite lusinghe e attenzioni pregne di riferimenti sessuali a mezzo chat ed ha correttamente ritenuto, sulla base di un'analisi condotta sulle frasi emergenti dalle medesime conversazioni informatiche, l'animus finalizzato al compimento del reato-scopo previsto dall'art. 609 quater c.p.. Ed è del pari infondato l'ulteriore rilievo con cui il ricorrente asserisce che la Corte d'appello, con l'unica argomentazioni propria, avrebbe ritenuto sussistente il dolo specifico di compimento del reato di atti sessuali con minorenne, facendo riferimento alle condotte non punibili poste in essere a danno di minori ultraquattordicenni. Invero, la prospettazione difensiva risulta errata nel suo presupposto di fondo: dalle condotte poste in essere nei confronti dei soggetti maggiori degli anni quattordici la Corte territoriale non ha desunto il dolo specifico finalizzato al compimento del reato scopo, bensì il mero interesse sessuale dell'imputato nei confronti di soggetti di minore età. Il riferimento compiuto dal giudice del gravame aveva, pertanto, l'unico fine di motivare la propria adesione alle argomentazioni spese dal primo giudice, il quale, al contrario, aveva correttamente desunto il movente sessuale solo ed esclusivamente dalle frasi di rilievo oggettivo che l'imputato aveva rivolto ai minori infraquattordicenni, con particolare riferimento ai messaggi tramite cui l'imputato chiedeva al minore C.K.S. se volesse ricevere una carezza da lui e dichiarava il suo desiderio di incontrarlo per ammirare il suo fisico e poterlo accarezzare. Deve conseguentemente escludersi che i giudici di merito abbiano proceduto ad un accertamento meramente introspettivo del proposito criminale del ricorrente ovvero che abbiano desunto lo stesso dal compimento di condotte lecite. Al contrario, nel caso di specie, i giudicanti hanno pienamente rispettato il principio per cui, al fine di valutare la sussistenza del dolo specifico in ossequio ai principi costituzionali di offensività e determinatezza, deve aversi riguardo delle circostanze oggettive da cui emerge lo specifico proposito criminale del reo. 4. - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge".
Art. 609-sexies c.p. Ignoranza dell'età della persona offesa:"Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile".
Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni:"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione".
Art. 609-duodecies c.p. Circostanze aggravanti":Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche".
Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile:"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto".
Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico:"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549".
Nella valutazione delle varie ipotesi di reato bisogna comunque procedere con urgenza la sequestro del materiare in possesso dell’indagato, sia su cellulari che su computer o su altri supporti mobili.
Avv. Antonio Malerba
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